Processo civile telematico e procedimento esecutivo: va accolta la domanda di sospensiva se mancano le attestazioni di conformità degli atti depositati telematicamente
Provveduto parte creditrice (opposta) a depositare in atti anche l’originale del titolo esecutivo e relativo atto di precetto, nonché l’atto di pignoramento presso terzi, già inviato, a suo tempo, pure in via telematica, con firma digitale, nell’ipotesi in cui detti atti si rilevano essere privi della relativa dichiarazione di conformità, va accolta la domanda di sospensiva ex art. 624 c.p.c. del procedimento esecutivo presentata in opposizione dal debitore. Non è infatti sufficiente che la trasmissione di precetto, titolo esecutivo ed atto di pignoramento siano presenti nel fascicolo telematico, con la semplice apposizione della firma digitale, occorrendo invece anche la relativa attestazione [Tribunale di Pesaro, ordinanza del 10.6.2015].