Procedimento per decreto ingiuntivo: non si può chiedere il risarcimento del maggior danno.

Avendo l’ingiunzione di pagamento ad oggetto esclusivamente una somma di denaro o una determinata quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata, il creditore non può domandare, in detta sede monitoria, il risarcimento, ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, del maggior danno derivatogli dal ritardo nell’adempimento; ma è altrettanto vero che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non consiste in un mero accertamento della validità del decreto stesso, ma è un ordinario processo di cognizione sulla domanda che il creditore ha proposto con il ricorso per ingiunzione. Quindi il giudice dell’opposizione è tenuto ad esaminare e decidere il merito d ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo

Lascia un commento

Visualizza
Nascondi