Procedimento davanti al giudice di pace: le istanze istruttorie non proposte nella prima udienza o in quella successivamente fissata rimangono definitivamente precluse

A norma dell’art. 320 c.p.c., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale; ne consegue che le istanze istruttorie, laddove non siano proposte nella prima udienza ovvero in quella successivamente fissata, rimangono definitivamente precluse, né il giudice di pace può restringere l’operatività di tale preclusione rinviando ad un’udienza successiva alla prima al fine di consentire la proposizione non avvenuta tempestivamente [Tribunale di Teramo, sentenza del 10.2.2015, n. 197].

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