Decreto ingiuntivo e soppressione sezione distaccata del tribunale a norma del D.Lgs. n. 155/2012: quale competenza per l’opposizione?

L’opposizione ad un decreto ingiuntivo, emesso prima della data di efficacia della sua soppressione da una sezione distaccata di tribunale, soppressa dal D.Lgs. n. 155 del 2012, con trasferimento del suo territorio alla giurisdizione di altro tribunale, e notificato dopo la data di efficacia della soppressione stessa, cioè il 13 settembre 2013, doveva proporsi davanti al tribunale attraente, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del citato D.Lgs. Il giudice dell’opposizione, tuttavia, a seguito della successiva entrata in vigore delle disposizioni dei commi 2 bis e 2 ter, inserite nel D.Lgs. n. 14 del 2014, art. 8, doveva ravvisare la competenza sopravenuta a trattare il giudizio di opposizione del tribunale cui apparteneva la sezione distaccata soppressa e, quindi, declinare la competenza a favore di esso, senza caducare il decreto, la cognizione della cui validità restava attribuita al tribunale ad quem [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 17.4.2015, n. 7835].

Scarica qui >>