Comparsa conclusionale in appello: precisazione di censure esposte in maniera vaga nell’atto introduttivo

Le statuizioni del giudice d’appello non possono estendersi, senza violare il principio del tantum devolutum quantum appellatum, a punti che non abbiano costituito oggetto di specifici motivi ritualmente esposti nell’atto introduttivo del giudizio di appello in quanto il tema decisionale è delimitato strettamente dai motivi e l’appellante deve prospettare tutte le doglianze ed eccezioni con l’appello. È quindi preclusa la precisazione, nel corso dell’ulteriore attività processuale, di censure esposte in maniera del tutto vaga nell’atto di appello, avendo la comparsa conclusionale la sola funzione di illustrare domande ed eccezioni già proposte, per cui il giudice d’appello non può e non deve pronunciarsi sulle questioni nuove con essa proposte per la prima volta, né è necessaria un’espressa statuizione di inammissibilità, per novità delle stesse, potendo il giudice limitarsi a ignorarle senza incorrere nella violazione dell’art. 112 c.p.c. [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.4.2015, n. 7183].

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