Procedimento cautelare: cosa avviene se il giudice dispone la prosecuzione del procedimento con le forme della cognizione ordinaria?

Posto che le azioni nunciatorie ricadono sotto la disciplina del processo cautelare uniforme, in base al combinato disposto degli artt. 688 e 669-quaterdecies c.p.c., va osservato che il procedimento cautelare termina con l’emissione dell’ordinanza, di accoglimento o di rigetto, all’esito della fase innanzi al giudice monocratico ovvero di quella di reclamo al collegio. Il successivo processo di cognizione avente ad oggetto il diritto cautelato ne rimane necessariamente separato, e richiede per la sua instaurazione un’autonoma domanda giudiziale proposta nelle forme di rito e avente uno specifico contenuto di merito. Ne consegue che tale domanda non può essere vicariata da un provvedimento del giudice che ha emesso la misura cautelare, il quale disponga la prosecuzione del procedimento innanzi a sé, con le forme della cognizione ordinaria, per poi provvedere con sentenza sul diritto controverso. Ciò posto è errato sia ritenere tardiva la relativa eccezione ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, in quanto non proposta nella prima difesa successiva all’atto nullo, sia individuare la sanatoria di detta nullità in base all’art. 156 c.p.c., comma 3  [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 10.4.2015, n. 7260].

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