Giudice dell’esecuzione, potere di compiere i necessari accertamenti ai fini della decisione incidentale su esistenza e ammontare del credito

Attesa l’evidente finalità deflattiva che il novellato disposto di cui all’art. 549 c.p.c., deve ammettersi che il giudice dell’esecuzione abbia un’ampia facoltà di scelta tra gli strumenti che gli consentano di formarsi un convincimento per dirimere la controversia; a tal fine, inoltre, non si deve ritenere che il giudice dell’esecuzione sia limitato alle richieste probatorie proposte dalle parti;  l’art. 115 c.p.c., secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, infatti pone un’esplicita clausola di salvezza per l’ipotesi in cui la legge non stabilisca diversamente e, come detto, l’art. 549 c.p.c. demanda al giudice – sulla base delle allegazioni delle parti, allegazioni che viceversa non possono mai mancare in un giudizio civile in virtù del principio di cui all’art. 112 c.p.c. – il potere di compiere i necessari accertamenti ai fini della decisione incidentale sull’esistenza e ammontare del credito. Quanto agli accertamenti che il giudice dell’esecuzione può compiere, si deve rilevare che risultano perfettamente compatibili con l’ambiente esecutivo, sia l’acquisizione di prove costituite, sia le prove costituende, quali le informazioni alle parti o a terzi; pure risulta perfettamente compatibile con l’ambiente esecutivo l’effettuazione di una consulenza tecnica di ufficio se necessario [Tribunale di Milano, sezione terza, sentenza del 3.3.2015].

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