Pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. chiesta in primo grado e accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà chiesto in appello: domanda nuova inammissibile

La domanda di accertamento dell’avvenuto trasferimento della proprietà dell’immobile, proposta in appello, costituisce una domanda nuova, inammissibile rispetto alla precedente domanda di pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., formulata con l’atto introduttivo del giudizio; va infatti ribadito che la novità di detta successiva domanda è ravvisabile nel fatto che, mentre nella richiesta di sentenza costitutiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., l’attore fa valere un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, avente ad oggetto l’obbligo delle parti contraenti di addivenire ad un contratto definitivo di vendita, con la successiva richiesta di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo, adduce un contratto con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprietà dell’immobile per effetto del consenso legittimamente manifestato, ipotesi che implica evidentemente una diversa indagine in fatto ed in diritto rispetto alla domanda originaria [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 8.4.2015, n. 7039].

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