Sentenza d’appello sulla competenza: conversione dell’esperito ricorso per cassazione nel mezzo d’impugnazione del regolamento di competenza effettivamente esperibile

Va impugnata con il mezzo del regolamento di competenza necessario, e non con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., la sentenza pronunciata in grado di appello soltanto sulla questione di competenza, senza alcuna decisione sul merito della causa, a nulla rilevando la condanna, nella sentenza, della restituzione degli importi pagati, in quanto pronuncia consequenziale a quella della competenza. Ciò posto, non ricorrono le condizioni per la conversione del ricorso per cassazione in regolamento di competenza (sulla base dell’applicazione del principio di conversione del mezzo di impugnazione formalmente esperito in quello effettivamente esperibile) qualora il ricorso per cassazione sia stato notificato quando era già decorso il termine, previsto dall’art 47 c.p.c., per proporre regolamento di competenza, di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza sulla competenza [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 9.4.2015, n. 7080].

Scarica qui >>