Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene garantita la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

L’art. 16 bis cit., al comma 7, stabilisce che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene garantita la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, giacché è tale ricevuta che, secondo la previsione dell’ art. 13 del D.M. n. 44 del 2011, attesta la ricezione del documento da parte del dominio giustizia. In concreto, il meccanismo di invio e deposito in forma telematica contempla un primo passaggio che ha luogo tra il soggetto privato e il suo gestore di posta elettronica incaricato di trasmettere il documento al dominio giustizia, e, perciò, al gestore di p.e. certificata del ministero della giustizia, e un secondo passaggio, pure attestato mediante ricevuta trasmessa in formato elettronico, dal gestore di p.e. del soggetto depositante a quello del ministero; segue, poi, una ulteriore attestazione proveniente dalla cancelleria e rivolta al soggetto depositante per dare notizia dell’avvenuto deposito telematico. E’, dunque, il perfezionamento del secondo passaggio che attesta il raggiungimento dello scopo dell’atto, avente l’effetto sanante della nullità derivante dal difetto di forma, giacché è in detto momento che l’atto si considera comunque depositato, con la conseguenza, riferita al deposito di un ricorso, che esso è posto a conoscenza del giudice [Corte di Appello di Bologna, decreto del 24.12.2014].

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