Rito del lavoro: cosa accade in caso di inosservanza del termine di 10 giorni assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza?

Nel rito del lavoro e, conseguentemente, anche nel c.d. rito locatizio, il termine di dieci giorni assegnato all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione (art. 435 c.p.c., comma 2) non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, purché sia garantito all’appellato lo spatium deliberandi non inferiore a venticinque giorni prima dell’udienza di discussione della causa (art. 435 c.p.c., comma 3), perché egli possa apprestare le proprie difese [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.3.2015, n. 5474]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Rito del lavoro, appello, manca ..........

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