Improcedibilità del ricorso per non essere stato notificato alla controparte: effetti sulla decadenza dall’azione giudiziaria

Se è vero che il mero deposito di un ricorso impedisce la maturazione della decadenza, è altrettanto vero che tale effetto possa conseguire unicamente ad un rapporto processuale correttamente instaurato attraverso la successiva notifica del ricorso (notifica che se non andata a buon fine deve essere rinnovata). In senso opposto, qualora la parte dopo avere depositato tempestivamente il ricorso rimanga del tutto inerte e non provveda a notificare il ricorso (quantomeno nel senso di tentare la notifica del ricorso), non instaurando neppure potenzialmente il rapporto processuale, determinando così una pronuncia di improcedibilità del ricorso, non può più avvalersi dell’effetto impeditivo della decadenza il quale viene meno. La dichiarazione di improcedibilità ovviamente non preclude alla parte di riproporre il giudizio, ma in tal caso la decadenza può essere impedita solo dal tempestivo deposito del nuovo ricorso. Pertanto, una volta dichiarata l’improcedibilità del ricorso per non essere stato lo stesso notificato alla controparte, l’effetto impeditivo della decadenza, conseguente al deposito di quel ricorso, viene meno con conseguente decadenza dall’azione giudiziaria qualora la stessa venga proposta, attraverso il successivo deposito del ricorso, oltre il termine di decadenza [Tribunale di Roma, sezione lavoro, ordinanza del 21.1.2015].

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