Sospensione necessaria di un procedimento ex art. 295 c.p.c., pregiudizialità tecnica o giuridica tra i giudizi

Va confermato che la sospensione necessaria di un procedimento ex art. 295 c.p.c. presupponeuna pregiudizialità tecnica o giuridica tra i giudizi: in altri termini, non basta che la definizione dell’uno costituisca antecedente logico necessario dell’altro, quanto suo indispensabile antecedente logico – giuridico, nel senso che la decisione del processo “pregiudicato” dipenda dall’esito dell’altra causa ovvero dal vincolo con effetto di giudicato da essa imposta [Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d’impresa, sentenza del 20.1.2015, n. 913].

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