Nota di iscrizione a ruolo: nullità e principio del raggiungimento dello scopo

Ai sensi dell’art. 156 c.p.c., in mancanza di un’espressa sanzione di nullità, la nota d’iscrizione a ruolo può ritenersi nulla, per irregolarità formali con la conseguente mancata costituzione della parte, solo quando difetti dei requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, che è quello di portare la causa a conoscenza del giudice, in modo che questi possa trattare e decidere la lite instauratasi fra le parti con l’atto di citazione; tali requisiti minimi sussistono quando la nota, ancorché incompleta od erronea in qualcuno dei suoi elementi, sia comunque tale da consentire d’individuare con sicurezza il rapporto processuale sul quale e invocata la pronuncia del giudice adito [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 2.3.2015, n. 4163].

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