Danno da circolazione stradale? No alle tabelle milanesi.

Considerato che ormai nei due settori dell’infortunistica di maggior rilievo economico, e forse anche statistico, l’infortunistica stradale ed i danni da malpractice medica, la legge impone liquidazioni su basi tabellari, peraltro assai simili, per importo, alle liquidazioni portate dalle tabelle INAIL sul danno biologico, si deve ritenere che, in presenza di microlesioni di diversa origine, per individuare un parametro uniforme di liquidazione in difetto di specifica normativa, sia preferibile ricorrere alla analogia legis che all’esercizio di un potere di liquidazione meramente equitativo, anche se supportato da tabelle che, tuttavia, non hanno altro fondamento che la prassi giudiziaria. Si deve liquidare secondo equità, ma con parametro diverso da quello milanese, parametro tratto non dalla prassi giudiziaria, ma dalla indicazione normativa. Del resto la liquidazione è tema riservato al giudice di merito nel contesto intrinseco del quale non vi è spazio per intervento della Corte di Legittimità e del Giudice delle Leggi [Tribunale di Genova, sentenza del 13.3.2015].

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