Nullità dell’atto di citazione: è ammessa la rinnovazione spontanea?

Premesso che il difetto di elementi della citazione relativi alla vocatio in ius (quali la mancata indicazione del giorno dell’udienza di prima comparizione e l’assenza dell’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., n. 7) è causa di nullità (e non d’inesistenza dell’atto), e come tale è sanabile con efficacia retroattiva mediante rinnovazione della citazione (art. 164 c.p.c., comma 2), va osservato che nessuna norma e nessun principio di diritto processuale impediscono alla parte incorsa nel compimento di un atto nullo di effettuarne di propria iniziativa la rinnovazione, prima che sia il giudice a disporla ai sensi dell’art. 162 c.p.c., comma 1; norma la cui specifica funzione è proprio evitare finché possibile una pronuncia di absolutio ab instantia, salvando l’intero procedimento quando la rinnovazione abbia ad oggetto l’atto propulsivo del giudizio. L’unico limite è dato, semmai, dalla fase in cui si trovi il processo, nel senso che è da escludere la rinnovazione spontanea dell’atto nullo che abbia già prodotto effetti (che solo il giudice può caducare con un apposito provvedimento ricognitivo ex art. 159 c.p.c., comma 1) [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 18.2.2015, n. 3230].

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