116 c.p.c.: è prudente apprezzamento, non libero convincimento. Prova per presunzioni: valutazione analitica degli elementi indiziari + valutazione complessiva

Prevedendo espressamente il criterio del prudente apprezzamento e non già quello del libero convincimento, il legislatore ha voluto sì demandare alla discrezionalità del giudice il giudizio circa l’attendibilità dell’esito della prova, non già alla discrezionalità assoluta dello stesso. In particolare, infatti, si rileva come il prudente apprezzamento nella valutazione delle prove libere deve essere pur sempre esercitato in ossequio alla clausola generale della prudenza che rimanda ai generali principi di ragionevolezza del giudizio.

In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.

Tribunale di Forlì, sentenza del 19.3.2020