Articoli da 706 a 805 c.p.c.

Libro Quarto
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
Titolo II
DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE
Capo I
DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
Art. 706.
Forma della domanda

La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda e’ fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi e’ residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a se’, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo’ depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Art. 707.
Comparizione personale delle parti

I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo’ fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708.
Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente

All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da’ con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
Art. 709.
Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza

L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e’ notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed e’ comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti a meta’.
Con l’ordinanza il presidente assegna altresi’ termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonche’ per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno piu’ essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709bis.
Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore

All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al decimo. Si applica altresi l’articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza e’ ammesso soltanto appello immediato che e’ deciso in camera di consiglio.
Art. 709ter.
Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
Art. 710.
Modificabilita’ dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e puo’ delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale puo’ adottare provvedimenti provvisori e puo’ ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
Art. 711.
Separazione consensuale

Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708.
Se il ricorso e’ presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si da’ atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo precedente.
Capo II
DELL’INTERDIZIONE, DELL’INABILITAZIONE E DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Art. 712.
Forma della domanda

La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale e’ proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e’ fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando.
Art. 713.
Provvedimenti del presidente

Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, puo’ con decreto rigettare senz’altro la domanda (1); altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto e’ comunicato al pubblico ministero.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 5 luglio 1968, n. 87 ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz’altro.
Art. 714.
Istruzione preliminare

All’udienza, il giudice istruttore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e puo’ disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del codice civile.
Art. 715.
Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando

Se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non puo’ presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.
Art. 716.
Capacita’ processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando

L’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e’ stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.
Art. 717.
Nomina del tutore e del curatore provvisorio

Il tutore o il curatore provvisorio di cui all’articolo precedente e’ nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice istruttore.
Finche’ non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice istruttore puo’ revocare la nomina, anche d’ufficio.
Art. 718.
Legittimazione all’impugnazione

La sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o di inabilitazione puo’ essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.
Art. 719.
Termine per l’impugnazione

Il termine per la impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.
Se e’ stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.
Art. 720.
Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione

Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.
Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresi’ impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.
Art. 720bis.
Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739.
Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.
Capo III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ASSENZA E ALLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
Art. 721.
Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso

I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.
Art. 722.
Domanda per dichiarazione d’assenza

La domanda per dichiarazione d’assenza si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.
Art. 723.
Fissazione dell’udienza di comparizione

Il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza per la comparizione davanti a se’ o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Puo’ anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o piu’ giornali.
Il decreto e’ comunicato al pubblico ministero.
Art. 724.
Procedimento

Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
Art. 725.
Immissione in possesso temporaneo

Il tribunale provvede in camera di consiglio sulle domande per apertura di atti di ultima volonta’ e per immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, quando sono proposte da coloro che sarebbero eredi legittimi.
Se la domanda e’ proposta da altri interessati, il giudizio si svolge nelle forme ordinarie in contraddittorio di coloro che sarebbero eredi legittimi.
Con lo stesso provvedimento col quale viene ordinata l’immissione nel possesso temporaneo, sono determinate la cauzione o le altre cautele previste nell’articolo 50 ultimo comma del codice civile, e sono date le disposizioni opportune per la conservazione delle rendite riservate all’assente a norma dell’articolo 53 dello stesso codice.
Art. 726.
Domanda per dichiarazione di morte presunta

La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che, a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.
Art. 727.
Pubblicazione della domanda

Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell’articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda si intende abbandonata.
Il presidente del tribunale puo’ anche disporre altri mezzi di pubblicita’.
Art. 728.
Comparizione

Decorsi sei mesi dalla data dell’ultima pubblicazione il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l’udienza di comparizione davanti a se’ del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell’articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente.
Il decreto e’ comunicato al pubblico ministero.
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; puo’ disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
Art. 729.
Pubblicazione della sentenza

La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale puo’ anche disporre altri mezzi di pubblicita’.
Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza (1) e dei giornali nei quali e’ stato pubblicato l’estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza per l’annotazione sull’originale.
(1) Rectius: Gazzetta Ufficiale.
Art. 730.
Esecuzione

La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta non puo’ essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione di cui all’articolo precedente.
Art. 731.
Comunicazione all’ufficio di stato civile

Il cancelliere da’ notizia, a norma dell’articolo 133 secondo comma, all’ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta.
Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MINORI, AGLI INTERDETTI E AGLI INABILITATI
Art. 732.
Provvedimenti su parere del giudice tutelare

I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.
Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell’interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.
Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d’ufficio.
Art. 733.
Vendita di beni

Se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.
L’ufficiale designato per la vendita procede all’incanto con l’osservanza delle norme degli artt. 534 e ss., in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicita’ ordinate dal tribunale.
Art. 734.
Esito negativo dell’incanto

Se al primo incanto non e’ fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell’art. 376 primo comma del codice civile, l’ufficiale designato ne da’ atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.
Il tribunale, se non crede di revocare l’autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.
Capo V
DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
Art. 735.
Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare

La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare puo’ essere chiesta, nel caso previsto nell’art. 174 del codice civile, dall’altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’art. 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.
Art. 736.
Procedimento

La domanda per i provvedimenti previsti nell’art. precedente si propone con ricorso.
Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a se’ o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
Dopo l’audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.
Capo Vbis
DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Art. 736bis.
Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Nei casi di cui all’articolo 342bis del codice civile, l’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui e’ affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene piu’ opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita, e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, puo’ adottare immediatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all’istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, e’ ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 739. Il reclamo non sospende l’esecutivita’ dell’ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.
Capo VI
DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO
Art. 737.
Forma della domanda e del provvedimento

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art. 738.
Procedimento

Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
Il giudice puo’ assumere informazioni.
Art. 739.
Reclami delle parti

Contro i decreti del giudice tutelare si puo’ proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo’ proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se e’ dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e’ dato in confronto di piu’ parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e’ ammesso reclamo contro i decreti della Corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.
Art. 740.
Reclami del pubblico ministero

Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, puo’ proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunale per i quali e’ necessario il suo parere.
Art. 741.
Efficacia dei provvedimenti

I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.
Se vi sono ragioni d’urgenza, il giudice puo’ tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.
Art. 742.
Revocabilita’ dei provvedimenti

I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
Art. 742bis.
Ambito di applicazione degli articoli precedenti

Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorche’ non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone.
Titolo III
DELLA COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI
Art. 743.
Copia degli atti

Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorche’ l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.
La copia d’un testamento pubblico non puo’ essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.
Art. 744.
Copie o estratti da pubblici registri

I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.
Art. 745.
Rifiuto o ritardo nel rilascio

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all’articolo precedente, l’istante puo’ ricorrere al giudice di pace o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all’articolo 743, l’istante puo’ ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.
Art. 746.
Collazione di copie

Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell’articolo 743 ha diritto di collazionarla con l’originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, puo’ ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, da’ con decreto le disposizioni opportune per la collazione e puo’ eseguirla egli stesso recandosi nell’ufficio del depositario.
Titolo IV
DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL’APERTURA DELLE SUCCESSIONI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 747.
Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

L’autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si e’ aperta la successione.
Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.
Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale e’ ammesso reclamo a norma dell’articolo 739.
Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.
Art. 748.
Forma della vendita

La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.
Il giudice, quando occorre, fissa le modalita’ per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.
Art. 749.
Procedimento per la fissazione dei termini

L’istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, se non e’ proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso al tribunale del luogo in cui si e’ aperta la successione.
Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa.
Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale e’ ammesso reclamo al tribunale a norma dell’articolo 739. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.
Art. 750.
Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

L’istanza per l’imposizione di una cauzione a carico dell’erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, e’ proposta, quando non vi e’ giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si e’ aperta la successione.
Il presidente fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e dell’erede o legatario davanti a se’ e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.
Il presidente stabilisce le modalita’ e l’ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale e’ ammesso reclamo al presidente della Corte d’appello a norma dell’articolo 739. Il presidente della Corte d’appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile relativamente agli esecutori testamentari.
Art. 751.
Scelta dell’onerato

L’istanza per la scelta prevista nell’articolo 631 ultimo comma del codice civile e’ proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all’onerato.
La scelta e’ fatta dal presidente del tribunale con decreto.
Capo II
DELL’APPOSIZIONE E DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI
Sezione I
DELL’APPOSIZIONE DEI SIGILLI
Art. 752.
Giudice competente

All’apposizione dei sigilli procede il tribunale.
Nei comuni in cui non ha sede il tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso di urgenza, dal giudice di pace. Il processo verbale e’ trasmesso immediatamente al tribunale.
Art. 753.
Persone che possono chiedere l’apposizione

Possono chiedere l’apposizione dei sigilli:
1) l’esecutore testamentario;
2) coloro che possono avere diritto alla successione;
3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;
4) i creditori.
L’istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
Art. 754.
Apposizione d’ufficio

L’apposizione dei sigilli e’ disposta d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:
1) se il coniuge o alcuno degli eredi e’ assente dal luogo;
2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;
3) se il defunto e’ stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato. La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.
Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.
Art. 755.
Poteri del giudice

Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all’apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficolta’, tanto prima quanto durante l’apposizione, il giudice puo’ ordinare l’apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.
Art. 756.
Custodia delle chiavi

Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finche’ non sia ordinata la rimozione di questi debbono essere custodite dal cancelliere.
Art. 757.
Conservazione di testamenti e di carte

Se nel procedere all’apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice provvede alla conservazione di essi.
Se non puo’ provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui emettera’ i provvedimenti ulteriori.
Art. 758.
Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili

Se vi sono oggetti sui quali non e’ possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all’uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.
Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice puo’ ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.
Art. 759.
Informazioni e nomina del custode

Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.
Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.
Art. 760.
Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventario

L’apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l’inventario puo’ aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.
Esaurito l’inventario, non si fa luogo all’apposizione dei sigilli, salvo che l’inventario sia impugnato.
Art. 761.
Accesso nei luoghi sigillati

Il giudice o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l’apposizione dei sigilli, finche’ non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell’articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l’accesso per urgenti motivi.
Sezione II
DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI
Art. 762.
Termine

I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario non puo’ essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.
Se alcuno degli eredi e’ minore non emancipato, non si puo’ procedere alla rimozione dei sigilli finche’ non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.
Art. 763.
Provvedimento di rimozione

La rimozione dei sigilli e’ ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753 numeri 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell’articolo 754 puo’ essere ordinata anche d’ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario.
L’istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.
Art. 764.
Opposizione
Chiunque vi ha interesse puo’ fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice.
Il giudice fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell’opponente.
Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile e, se ordina la rimozione, puo’ disporre che essa sia seguita dall’inventario e puo’ dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.
Art. 765.
Ufficiale procedente

La rimozione dei sigilli e’ eseguita dall’ufficiale che puo’ procedere all’inventario a norma dell’articolo 769.
Se non occorre l’inventario, la rimozione e’ eseguita dal cancelliere del tribunale. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione puo’ essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.
Art. 766.
Avviso alle persone interessate

Non si puo’ procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell’articolo 772, alle persone indicate nell’articolo 771.
Art. 767.
Alterazioni nello stato dei sigilli

L’ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.
Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell’inventario.
Art. 768.
Disposizione generale

Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.
Capo III
DELL’INVENTARIO
Art. 769.
Istanza

L’inventario puo’ essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed e’ eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale.
L’istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
Il tribunale provvede con decreto.
Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte (1)
(1) Questo comma è stato aggiunto dalla L. 10/2012.
Art. 770.
Inventario da eseguirsi dal notaio

Quando all’inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
1) le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756;
2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell’istanza e del decreto di rimozione;
3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.
La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all’inventario.
Art. 771.
Persone che hanno diritto ad assistere all’inventario

Hanno diritto ad assistere alla formazione dell’inventario:
1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti;
3) l’esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.
Art. 772.
Avviso dell’inizio dell’inventario

L’ufficiale che procede all’inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui dara’ inizio alle operazioni.
L’avviso non e’ necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all’inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l’inventario, e’ nominato con decreto dal giudice per rappresentarli.
Art. 773.
Nomina di stimatore

L’ufficiale che procede all’inventario nomina, quando occorre, uno o piu’ stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.
Art. 774.
Rinvio delle operazioni

Quando l’inventario non puo’ essere ultimato nel giorno del suo inizio, l’ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.
Art. 775.
Processo verbale d’inventario

Il processo verbale d’inventario contiene:
1) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso o del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento;
3) l’indicazione della quantita’ e specie delle monete per il danaro contante;
4) l’indicazione delle altre attivita’ e passivita’;
5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.
Se alcuno degli interessati contesta l’opportunita’ d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.
Art. 776.
Consegna delle cose mobili inventariate

Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre.
Art. 777.
Applicabilita’ delle norme agli altri casi d’inventario

Le disposizioni contenute in questo capo si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalita’ speciali stabilite dal codice civile per l’inventario dei beni dei minori.
Capo IV
DEL BENEFICIO DI INVENTARIO
Art. 778.
Reclami contro lo stato di graduazione

I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell’articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell’aperta successione.
Il valore della causa e’ determinato da quello dell’attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell’articolo 15 per gli immobili.
I reclami si propongono con citazione da notificarsi all’erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.
Art. 779.
Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

L’istanza dei creditori e legatari prevista nell’articolo 509 del codice civile si propone con ricorso.
Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione dell’erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto e’ comunicato alle parti dal cancelliere.
Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
L’istanza di nomina non puo’ essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell’erede dal beneficio d’inventario.
Se l’erede contesta l’esistenza delle condizioni previste nell’articolo 509 del codice civile il giudice provvede all’istruzione della causa, a norma del libro econdo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.
Art. 780.
Domanda dell’erede contro l’eredita’

Le domande dell’erede con beneficio d’inventario contro l’eredita’ sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza dell’eredita’.
Capo V
DEL CURATORE DELL’EREDITA’ GIACENTE
Art. 781.
Notificazione del decreto di nomina

Il decreto di nomina del curatore dell’eredita’ giacente e’ notificato alla persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto.
Art. 782.
Vigilanza del giudice

L’amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice. Questi, quando lo crede opportuno, puo’ prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e puo’ in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.
Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.
Art. 783.
Vendita di beni ereditari

La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario salvo che il giudice, con decreto motivato, non disponga altrimenti.
La vendita dei beni immobili puo’ essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessita’ o utilita’ evidente.
Titolo V
DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI
Art. 784.
Litisconsorzio necessario

Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.
Art. 785.
Pronuncia sulla domanda di divisione

Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa e’ disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell’articolo 187.
Art. 786.
Direzione delle operazioni

Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore il quale, anche nel corso di esse, puo’ delegarne la direzione a un notaio.
Art. 787.
Vendita di mobili

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessita’ della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non puo’ essere disposta se non con sentenza del collegio.
Art. 788.
Vendita di immobili

Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessita’ della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non puo’ essere disposta se non con sentenza del collegio.
La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti.
Quando le operazioni sono affidate a un professionista, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.
Art. 789.
Progetto di divisione e contestazioni su di esso

Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti.
Il decreto e’ comunicato alle parti.
Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell’articolo 187.
In ogni caso il giudice istruttore da’ con ordinanza le disposizioni necessarie per l’estrazione a sorte dei lotti.
Art. 790.
Operazioni davanti al notaio

Se a dirigere le operazioni di divisione e’ stato delegato un notaio, questi da’ avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.
Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.
Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.
Questi fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso e’ comunicato dal cancelliere.
Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.
Art. 791.
Progetto di divisione formato dal notaio

Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate.
Formato il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
Il giudice provvede come al penultimo comma dell’articolo precedente per la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e quindi emette i provvedimenti di sua competenza a norma dell’articolo 187.
L’estrazione dei lotti non puo’ avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a norma dell’articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato.
Titolo VI
DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE
Art. 792.
Deposito del prezzo

L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente provvede con decreto.
Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l’acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d’acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l’originale dell’atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.
Art. 793.
Convocazione dei creditori

Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell’articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l’udienza di comparizione dell’acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell’acquirente.
Art. 794.
Provvedimenti del giudice

All’udienza il giudice, accertata la regolarita’ del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell’acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.
Art. 795.
Espropriazione

Se e’ fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l’ammissibilita’ di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.
La vendita non puo’ essere fatta che all’incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.
L’incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell’acquirente.
Quest’ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.
Titolo VII
DELL’EFFICACIA DELLE SENTENZE STRANIERE
E DELL’ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DI AUTORITA’ STRANIERE
Gli articoli da 796. A 805 c.p.c. sono stati abrogati dalla legge 218/1995.

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